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[1]Con decreto del Ministro per la guerra sara' provveduto alla soppressione della seconda compagnia speciale di correzione di cui all'art. 1 del capo 8°, parte seconda, del regolamento per gli stabilimenti militari di pena e per le compagnie di disciplina, ed alla contemporanea istituzione di uno o piu' reparti militari speciali, alla dipendenza di quel comando militare che il medesimo Ministro riterra' piu' opportuno.

[2]Ai suddetti reparti sono assegnati i seguenti militari, per i quali si richiede una speciale vigilanza intesa alla prevenzione di eventuali reati:

[3]1° militari sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva diversa dal ricovero in una casa di cura e di custodia per infermita' psichica, o sottoposti a liberta' vigilata, ovvero all'ammonizione o al confino di polizia;

[4]((2° militari gia' condannati, per uno o piu' delitti non colposi e non punibili a querela della persona offesa, a una pena detentiva di durata superiore, complessivamente, ad un anno)).

[5]3° militari, anche non condannati, che si ritenga opportuno allontanare dai corpi, nell'interesse della disciplina, del servizio e del decoro dei corpi medesimi.

[6]A decorrere dalla data in cui avra' inizio il funzionamento dei reparti militari speciali, cesseranno di aver effetto le disposizioni vigenti, che prescrivono il passaggio alla compagnia speciale di correzione dei militari che hanno espiato la pena loro inflitta perche' ritenuti colpevoli del reato di furto.

Testo in vigore dal 22 giugno 1938 al 11 ottobre 1938

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Che cosa è cambiato dal 22 giugno 1938

Confronto con la versione in vigore dal 1 novembre 1937 al 22 giugno 1938. 93 parole tolte, 35 parole aggiunte in 5 capoversi.

Ai suddetti repartitolto: , istituiti per la necessita' di aggiunto: sono assegnati i seguenti militari, per i quali si richiede una speciale vigilanza intesa alla prevenzione tolto: dei reati, sono assegnati aggiunto: di eventuali reati:

1° tolto: i militari sottoposti a aggiunto: militari sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva diversa dal ricovero in una casa di cura tolto: o aggiunto: e di custodia per infermita' psichica, tolto: ovvero aggiunto: o sottoposti a liberta' vigilata, ovvero all'ammonizione o al confino di polizia tolto: per reati comuni, salvo che il Ministero della guerra ritenga di rinviarne la chiamata alle armi a dopo la cessazione della misura di sicurezza;

2° tolto: quelli condannati a pena detentiva, in misura superiore complessivamente a due anni, per due aggiunto: militari gia' condannati, per uno o piu' delitti tolto: della stessa indole non colposi e non punibili a querela della persona offesa, tolto: sempre che non sia intervenuta la riabilitazione;

tolto: 3° quelli condannati per un delitto non colposo e non punibile a querela della persona offesa a aggiunto: a una pena detentiva tolto: superiore a tre anni, sempre che non sia intervenuta la riabilitazione; aggiunto: di durata superiore, complessivamente, ad un anno.

tolto: 4° quelliaggiunto: 3° militari, anche non condannati, che si ritenga opportuno allontanare dai corpi, nell'interesse aggiunto: della disciplina, del servizio e del decoro dei corpi medesimi.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1935-06-13;1116~art7 · fonte del testo