Art. 7 — Soppressione della seconda compagnia speciale di correzione ed istituzione di reparti militari speciali per determinate categorie di militari
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[1]Con decreto del Ministro per la guerra sara' provveduto alla soppressione della seconda compagnia speciale di correzione di cui all'art. 1 del capo 8°, parte seconda, del regolamento per gli stabilimenti militari di pena e per le compagnie di disciplina, ed alla contemporanea istituzione di uno o piu' reparti militari speciali, alla dipendenza di quel comando militare che il medesimo Ministro riterra' piu' opportuno.
[2]Ai suddetti reparti sono assegnati i seguenti militari, per i quali si richiede una speciale vigilanza intesa alla prevenzione di eventuali reati:
[3]1° militari sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva diversa dal ricovero in una casa di cura e di custodia per infermita' psichica, o sottoposti a liberta' vigilata, ovvero all'ammonizione o al confino di polizia;
[4]((2° militari gia' condannati, per uno o piu' delitti non colposi e non punibili a querela della persona offesa, a una pena detentiva di durata superiore, complessivamente, ad un anno)).
[5]3° militari, anche non condannati, che si ritenga opportuno allontanare dai corpi, nell'interesse della disciplina, del servizio e del decoro dei corpi medesimi.
[6]A decorrere dalla data in cui avra' inizio il funzionamento dei reparti militari speciali, cesseranno di aver effetto le disposizioni vigenti, che prescrivono il passaggio alla compagnia speciale di correzione dei militari che hanno espiato la pena loro inflitta perche' ritenuti colpevoli del reato di furto.
Testo in vigore dal 22 giugno 1938 al 11 ottobre 1938
