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[1]L'assegnazione ai reparti speciali di cui al precedente articolo 7, e' fatta:

[2]nei casi di cui ai numeri 1° e 2° del medesimo articolo, all'atto della chiamata alle armi, dal comandante del distretto militare o della capitaneria di porto competenti;

[3]nel caso di cui al numero 3° del detto articolo, su proposta del comandante del corpo cui il militare appartiene, dal competente comandante di corpo d'armata o di dipartimento marittimo o di zona aerea, o dal comandante superiore del corpo Reale equipaggi marittimi o dai comandanti generali dell'arma dei carabinieri Reali, della Regia guardia di finanza o della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, previo giudizio conforme di commissioni istituite presso ciascuno dei comandi stessi.

[4]Dette commissioni, nominate con provvedimento dei comandi suddetti, sono composte da un ufficiale generale, presidente, dal Regio avvocato militare del tribunale militare territorialmente competente, o da un suo sostituto, e da un colonnello o ufficiale di grado corrispondente.

[5]Le modalita' per la cessazione dell'assegnazione ai reparti speciali saranno stabilite dal regolamento.

Testo in vigore dal 5 luglio 1935 al 1 novembre 1937

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:1935-06-13;1116~art8 · fonte del testo