Come la Corte ha già affermato nel dichiarare priva di fondamento analoga questione, non può dirsi lesiva dei principi di eguaglianza e ragionevolezza, riguardo ai trasporti di merci su strada non soggetti all'obbligo della tariffa a forcella, la mancata previsione, nell'art. 1, secondo comma, della legge n. 450 del 1985, di un aggiornamento periodico del limite di responsabilità del vettore (rimasto fermo da tempo alla misura di L. 12.000 per ogni chilogrammo di merce): la disparità di trattamento venuta a crearsi in seguito alla dichiarazione di illegittimità (con sentenza n. 420 del 1991) dell'art. 1, primo comma, stessa legge, nella parte in cui, per i trasporti soggetti alle tariffe a forcella, non prevedeva tale aggiornamento, è giustificata dall'essere il limite di responsabilità, per questo tipo di trasporto, a differenza da quello, non derogabile dalle parti. A confutazione di un ulteriore argomento addotto a sostegno della questione in riferimento allo stato attuale della normativa, in base ad una corretta valutazione del dispositivo della citata sentenza, è infatti da escludere che la mancata determinazione, ad essa, da parte del legislatore, del meccanismo di aggiornamento dell'ammontare del limite di responsabilità previsto per il trasporto di merci soggetto alle tariffe a forcella, renda inapplicabile il limite medesimo ed estenda quindi la responsabilità del vettore ex art. 1696 cod. civ. - come ritenuto dal giudice remittente - all'intero prezzo della merce trasportata, giacché tutt'al più abilita il giudice a rivalutare, caso per caso, in via equitativa, il massimale di legge in relazione agli indici annuali del sopravvenuto deprezzamento della moneta. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 1, comma secondo, della legge 22 agosto 1985, n. 450, "in parte qua"). - Sulle disposizioni su richiamate v., oltre a sent. n. 420/1991 (già citate nel testo) sent. n. 64/1993; su analoga norma dell'art. 423, primo comma, cod. nav., con ratio decidendi identica a quella seguita dalla sent. n. 64/1993, e dalla ordinanza in oggetto, v. anche sent. n. 401/1987.
Art. 3 cost. · Art. 1696 c.c. · Art. 423 c.nav. · Art. 1 Norme relative al risarcimento dovuto dal vettore stradale per perdita o avaria delle cose trasportate