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Per i trasporti di merci su strada soggetti al sistema di tariffe a forcella di cui al titolo III della legge 6 giugno 1974, n. 298, l'ammontare del risarcimento per perdita o avaria delle cose trasportate non puo' superare il massimale previsto dall'articolo 13, n. 4, della stessa legge e dai relativi regolamenti di esecuzione.1 Per i trasporti di merci su strada esenti dall'obbligo delle tariffe a forcella, l'ammontare del risarcimento non puo' essere superiore, salvo diverso patto scritto antecedente alla consegna delle merci al vettore, a lire 12.000 per chilogrammo di peso lordo perduto o avariato.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
1La Corte Costituzionale con sentenza 18-22 novembre 1991 n. 40 (in G.U. 1a s.s. 27/11/1991, n. 47) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1 "nella parte in cui non eccettua dalla limitazione della responsabilita' del vettore per i danni derivanti da perdita o avaria delle cose trasportate il caso di dolo o colpa grave" ha dichiarato inoltre l'illegittimita' costituzionale della medesima norma" nella parte in cui non prevede un meccanismo di aggiornamento del massimale prescritto per l'ammontare del risarcimento".
Testo in vigore dal 28 novembre 1991 al 29 maggio 1993
