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Per i trasporti di merci su strada soggetti al sistema di tariffe a forcella di cui al titolo III della legge 6 giugno 1974, n. 298, l'ammontare del risarcimento per perdita o avaria delle cose trasportate non puo' superare il massimale previsto dall'articolo 13, n. 4, della stessa legge e dai relativi regolamenti di esecuzione.1 Per i trasporti di merci su strada esenti dall'obbligo delle tariffe a forcella, l'ammontare del risarcimento non puo' essere superiore, salvo diverso patto scritto antecedente alla consegna delle merci al vettore, a lire 12.000 per chilogrammo di peso lordo perduto o avariato.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

1

La Corte Costituzionale con sentenza 18-22 novembre 1991 n. 40 (in G.U. 1a s.s. 27/11/1991, n. 47) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1 "nella parte in cui non eccettua dalla limitazione della responsabilita' del vettore per i danni derivanti da perdita o avaria delle cose trasportate il caso di dolo o colpa grave" ha dichiarato inoltre l'illegittimita' costituzionale della medesima norma" nella parte in cui non prevede un meccanismo di aggiornamento del massimale prescritto per l'ammontare del risarcimento".

Testo in vigore dal 28 novembre 1991 al 29 maggio 1993

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 420/1991

    Ha colpito questo articolo
    22 novembre 1991

    La disciplina dei trasporti nazionali di merci su strada, - non paragonabile a quella prevista dalla convenzione di Ginevra per i trasporti internazionali (resa esecutiva in Italia dalla legge 6 dicembre 1960, n. 1621) data la disomogeneità dei due sistemi - nell'estendere anche ai casi di dolo e colpa grave i previsti limiti di responsabilità del vettore per i danni alle cose trasportate, si pone in contrasto con il principio di ragionevolezza connesso alla esigenza di equo contemperamento dell'interesse degli autotrasportatori con l'interesse delle imprese utenti, in quanto, se è vero che la limitazione di responsabilità del vettore (la quale trasforma il rischio delle imprese d'autotrasporto per la perdita o avaria delle cose trasportate in costi assicurativi) comporta un contenimento dei prezzi del servizio con benefica incidenza sul prezzo delle merci trasportate, è anche vero che tale vantaggio è annullato dal costo supplementare che l'impresa utente deve accollarsi al fine di assicurare per proprio conto il carico, così da garantirsi un equo ristoro - il solo a poter giustificare la suddetta limitazione di responsabilità del vettore - per il caso di perdita delle merci. Tale costo assicurativo, aggravato dalla estensione del limite di responsabilità del vettore ai casi di dolo o colpa grave, incide sulla programmazione dei costi delle imprese utenti, compromettendo gli scopi di utilità sociale che la legge si propone in termini di contenimento dei prezzi di mercato attraverso il calmieramento dei costi di trasporto delle merci. Deve pertanto essere dichiarata la illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 41 Cost., dell'art. 1, primo comma, legge 22 agosto 1985, n. 450, nella parte in cui non eccettua dalla limitazione della responsabilità del vettore per i danni derivanti da perdita o avaria delle cose trasportate il caso di dolo o colpa grave.

    Art. 3 cost. · Art. 1 Norme relative al risarcimento dovuto dal vettore stradale per perdita o avaria delle cose trasportate

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 419/1997

    Questione inammissibile
    17 dicembre 1997

    Manifesta inammissibilità della questione per carenza assoluta di motivazione sia sul punto della rilevanza - perché l'affermata applicabilità della disciplina denunciata non appare suffragata da alcuna indicazione in merito all'iscrizione del vettore nell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi ed all'eventuale esistenza del patto scritto antecedente alla consegna delle merci al vettore di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge n. 450 del 1985 -, sia su quello della non manifesta infondatezza - poiché la stessa risulta svolta 'per relationem', attraverso il mero rinvio alla sentenza n. 420 del 1991, la quale aveva ad oggetto il primo comma dell'art. 1 della legge n. 450, citata, recante una diversa disciplina che la Corte ha già ritenuto non assimilabile a quella contenuta nel secondo comma, che, diversamente dal primo, fa salva la determinazione convenzionale dell'ammontare dei danni risarcibili, in sostituzione dell'indennizzo legale (cfr. S. n. 64/1993 e O. n. 272/1993) -. - V., pure, O. n. 69/1997. red.: G. Leo

    Art. 3 cost. · Art. 41 cost. · Art. 1 Norme relative al risarcimento dovuto dal vettore stradale per perdita o avaria delle cose trasportate

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 69/1997

    Questione inammissibile
    21 marzo 1997

    Manifesta inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza. - Sulla responsabilità del vettore, cfr., altresì, S. n. 420/1991 (con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, della legge 22 agosto 1985, n. 450 - recante "Norme relative al risarcimento dovuto dal vettore stradale per perdita o avaria delle cose trasportate" - "nella parte in cui non eccettua dalla limitazione della responsabilità del vettore per i danni derivanti da perdita o avaria delle cose trasportate il caso di dolo o colpa grave" nonché l'illegittimità costituzionale della medesima norma "nella parte in cui non prevede un meccanismo di aggiornamento del massimale prescritto per l'ammontare del risarcimento"); e S. n. 64/1993, 'ex plurimis'. red.: G. Leo

    Art. 3 cost. · Art. 41 cost. · Art. 1 Norme relative al risarcimento dovuto dal vettore stradale per perdita o avaria delle cose trasportate

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1985-08-22;450~art1 · fonte su Normattiva