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Le Amministrazioni dello Stato che debbono provvedere a pagamenti in valuta estera inoltreranno motivate richieste al Portafoglio dello Stato anticipandone il controvalore in lire, sulla base del cambio del giorno, a mezzo di ordinativi diretti, intestati al contabile del Portafoglio da commutarsi in quietanza di entrata, tratti su ordini di accreditamento il cui ammontare puo' superare i limiti fissati dalle vigenti disposizioni.

Testo in vigore dal 4 aprile 1951 al 29 dicembre 1978

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-03-03;193~art1 · fonte del testo