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Salvo quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, le amministrazioni dello Stato che debbono effettuare pagamenti all'estero inoltrano le relative richieste all'Ufficio italiano dei cambi. Le richieste sono accompagnate da copia della quietanza di versamento al contabile del portafoglio del controvalore in lire dell'operazione, calcolato sulla base dell'ultimo cambio di riferimento noto. L'Ufficio italiano dei cambi effettua il pagamento e richiede il relativo rimborso al contabile di portafoglio sulla base del cambio di riferimento del giorno dell'operazione. L'eventuale differenza fra il cambio provvisorio utilizzato dall'amministrazione ordinante per l'anticipazione al contabile e il cambio definitivo dell'operazione e' regolata dal contabile a carico o a favore, rispettivamente, di un capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro o di un capitolo dello stato di previsione dell'entrata - rubrica Tesoro. Per la somministrazione dei fondi occorrenti alle rappresentanze diplomatiche ed agli uffici consolari, nonche' per le spese da effettuarsi all'estero da parte del Ministero degli affari esteri ai sensi della legge 6 febbraio 1985, n. 15, il Ministero degli affari esteri versera' anticipatamente sul conto corrente infruttifero intestato allo stesso Ministero, a carico dei competenti capitoli del proprio stato di previsione della spesa, le somme occorrenti al contabile del portafoglio per le operazioni di rimessa all'estero, applicando i vigenti cambi di finanziamento. Le eventuali differenze di cambio graveranno sull'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri.

Testo in vigore dal 10 dicembre 1994 al 1 marzo 2002

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 dicembre 1994

Confronto con la versione in vigore dal 2 marzo 1989 al 10 dicembre 1994. 52 parole tolte, 221 parole aggiunte.

tolto: Le Amministrazioniaggiunto: Salvo quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, le amministrazioni dello Stato che debbono tolto: provvedere a pagamenti in valuta estera inoltreranno motivate richieste al Portafoglio dello Stato anticipandone il aggiunto: effettuare pagamenti all'estero inoltrano le relative richieste all'Ufficio italiano dei cambi. Le richieste sono accompagnate da copia della quietanza di versamento al contabile del portafoglio del controvalore in liretolto: , sulla base del cambio del giorno, a mezzo di ordinativi diretti, intestati aggiunto: dell'operazione, calcolato sulla base dell'ultimo cambio di riferimento noto. L'Ufficio italiano dei cambi effettua il pagamento e richiede il relativo rimborso al contabile di portafoglio sulla base del cambio di riferimento del giorno dell'operazione. L'eventuale differenza fra il cambio provvisorio utilizzato dall'amministrazione ordinante per l'anticipazione al contabile e il cambio definitivo dell'operazione e' regolata dal contabile a carico o a favore, rispettivamente, di un capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro o di un capitolo dello stato di previsione dell'entrata - rubrica Tesoro. Per la somministrazione dei fondi occorrenti alle rappresentanze diplomatiche ed agli uffici consolari, nonche' per le spese da effettuarsi all'estero da parte del Ministero degli affari esteri ai sensi della legge 6 febbraio 1985, n. 15, il Ministero degli affari esteri versera' anticipatamente sul conto corrente infruttifero intestato allo stesso Ministero, a carico dei competenti capitoli del proprio stato di previsione della spesa, le somme occorrenti al contabile del tolto: Portafoglio da commutarsi in quietanza di entrata, tratti su ordini di accreditamento il cui ammontare puo' superare i limiti fissati dalle vigenti disposizioni aggiunto: portafoglio per le operazioni di rimessa all'estero, applicando i vigenti cambi di finanziamento. Le eventuali differenze di cambio graveranno sull'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1951-03-03;193~art1 · fonte del testo