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Il Portafoglio, ad operazione avvenuta, notifichera' all'Amministrazione che ha richiesto la valuta ed alla Ragioneria centrale competente, il conto per la regolazione delle eventuali differenze a debito o a credito, rispetto all'anticipo di cui all'articolo precedente. Nel caso che l'Amministrazione risulti debitrice, provvedera' a rimborsare il Portafoglio della differenza con mandato diretto, commutabile in quietanza di entrata, da emettersi unicamente sulla base della notificazione del conto di cui al primo comma. Nel caso che l'Amministrazione risulti creditrice, il Portafoglio provvedera', al rimborso mediante quietanza di Tesoreria a favore del bilancio dell'entrata. Le Amministrazioni possono chiedere al Ministero del tesoro, che vi provvedera' con decreti del Ministro, la riassegnazione dei fondi per l'importo delle quietanze di Tesoreria di cui al comma precedente.

Testo in vigore dal 4 aprile 1951 al 10 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1951-03-03;193~art2 · fonte del testo