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((Il D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367 ha disposto (con l'art. 23) che il presente articolo e' abrogato e sostituito dall'attuale art. 1 della L. 3 marzo 1951, n. 193)).
Testo in vigore dal 10 dicembre 1994 al 1 marzo 2002
