Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 settembre 1966 al 1 marzo 2002. Leggi il testo vigente →
Le differenze a debito o a credito di cui al precedente art. 2 per importi sino a lire 1000, saranno imputate a perdita e profitti di Portafoglio ai sensi dell'art. 544 del regolamento di contabilita' generale dello Stato. 1a Saranno portate altresi' a profitti per il successivo versamento al bilancio di entrata dello Stato le eventuali sopravvenienze attive dovute a variazioni di cambio sulle valute.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 6 agosto 1966, n. 639
1aLa L. 6 agosto 1966, n. 639 ha disposto (con l'articolo unico) che "Il limite di cui all'articolo 3, comma primo, della legge 3 marzo 1951, n. 193, e' elevato a lire 5.000."
Testo in vigore dal 6 settembre 1966 al 1 marzo 2002
