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[1]Le differenze a debito o a credito di cui al precedente art. 2 per importi sino a lire 1000, saranno imputate a perdita e profitti di Portafoglio ai sensi dell'art. 544 del regolamento di contabilita' generale dello Stato. Saranno portate altresi' a profitti per il successivo versamento al bilancio di entrata dello Stato le eventuali sopravvenienze attive dovute a variazioni di cambio sulle valute.

[2]--------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 13/04/1951, n. 85 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

Testo in vigore dal 4 aprile 1951 al 6 settembre 1966

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-03-03;193~art3 · fonte del testo