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L'indennita' di espropriazione sara' ragguagliata al valore venale del terreno considerato come agricolo, indipendentemente dalla sua eventuale edificabilita' e prescindendo da ogni incremento di valore che si sia verificato o possa verificarsi direttamente o indirettamente in dipendenza di opere pubbliche e di ogni altra operazione che si riconnetta, comunque, all'impianto e alla sistemazione della zona industriale e del porto fluviale. L'indennita' predetta va calcolata considerando in ogni caso il terreno agricolo siccome libero da vincoli di contratti agrari e tenendo conto del maggior valore che hanno i fondi situati nei pressi della citta'. Sulla indennita' cosi' determinata spetta al fittavolo o al mezzadro una quota pari alla differenza tra il valore del terreno considerato libero e quello del terreno vincolato. A favore di chi conduce l'azienda agricola verra', inoltre, corrisposta una somma pari al dieci per cento della indennita' di espropriazione per facilitare il trasferimento e la ricostituzione dell'azienda.
Testo in vigore dal 20 marzo 1958 al 20 novembre 1969
