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((L'indennita' di espropriazione sara' ragguagliata al valore venale degli immobili e, in particolare, per i terreni, al valore agricolo, prescindendo da ogni incremento di valore che si sia verificato o possa verificarsi direttamente o indirettamente in dipendenza di opere pubbliche e di ogni altra operazione che si riconnetta, comunque, all'impianto e alla sistemazione della zona industriale e portuale. L'indennita' va calcolata considerando in ogni caso il terreno siccome libero da vincoli di contratti agrari)). Sulla indennita' cosi' determinata spetta al fittavolo o al mezzadro una quota pari alla differenza tra il valore del terreno considerato libero e quello del terreno vincolato. ((A favore di chi conduce l'azienda agricola verra', inoltre, corrisposta una somma variabile dal 10 al 20 per cento della indennita' di espropriazione, in relazione alla difficolta' di trasferire e ricostituire l'azienda)).
Testo in vigore dal 20 novembre 1969 al 1 gennaio 2002
