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A decorrere dal 1° gennaio 1957, il contributo destinato all'assistenza sanitaria da versare all'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli enti locali, a norma dell'art. 15 della legge 13 marzo 1950, n. 120, e' fissato nella misura del cinque per cento di tutti gli emolumenti del personale di ruolo e non di ruolo iscritto all'Istituto, di cui il 2,75 per cento a carico degli enti locali e il 2,25 per cento a carico dei dipendenti. Nei confronti del personale di ruolo iscritto all'Istituto (cui le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, e 11 gennaio 1956, n. 19, concernenti il conglobamento del trattamento economico del personale statale, si applicano in forza di legge ovvero per effetto di provvedimenti regolamentari e a decorrere dalla data di applicazione delle disposizioni medesime) gli stipendi e i salari conglobati si considerano in ragione dell'ottanta per cento ai fini della liquidazione dei trattamenti di previdenza e dei relativi contributi. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 31 dicembre 1961, n. 1443
1con decorrenza dal 1 gennaio 1962
La L. 31 dicembre 1961, n. 1443 ha disposto (con l'art. 4, comma 5) che con effetto dal 1 gennaio 1962 "la misura del contributo a favore dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali, previsto dall'articolo 6 della legge 14 aprile 1957, n. 259, e' elevata al 6,50 per cento della retribuzione contributiva, di cui il 3,75 per cento a carico dell'ente datore di lavoro e il 2,75 per cento a carico del dipendente".
Testo in vigore dal 2 febbraio 1962 al 27 ottobre 1970
