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La retribuzione minima annua di lire 36.000 prevista all'art. 2 della legge 13 marzo 1950, n. 120, per l'iscrizione all'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli enti locali e' elevata, con decorrenza dal primo giorno nel mese successivo a quello della pubblicazione della presente legge, a lire 90.000, salvi i diritti acquisiti dal personale, in base alle disposizioni dell'articolo suddetto.
Testo in vigore dal 3 maggio 1957 al 22 dicembre 2008
