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A partire dal 10 gennaio 1948, gli Enti, i cui dipendenti sono iscritti all'I.N.A.D.E.L., sono tenuti a versare all'Istituto un contributo del quattro per cento dello stipendio pensionabile del personale di ruolo e un altro contributo del quattro per cento di tutti gli emolumenti del personale di ruolo o non di ruolo. Il primo di tali contributi e' destinato alle finalita' previdenziali dell'Istituto, mentre il secondo e' destinato all'assistenza sanitaria. Gli Enti si rivarranno sul personale dipendente iscritto in misura pari alla meta' dei due contributi dovuti ai sensi del primo comma del presente articolo.

Testo in vigore dal 7 aprile 1950 al 2 aprile 1952

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urn:nir:stato:legge:1950-03-13;120~art15 · fonte del testo