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A partire dal 1 gennaio 1950, gli Enti, i cui dipendenti sono iscritti all'I.N.A.D.E.L., sono tenuti a versare all'Istituto un contributo del quattro per cento dello stipendio pensionabile del personale di ruolo e un contributo del quattro per cento di tutti gli emolumenti del personale di ruolo e non di ruolo. Il primo di tali contributi e' destinato alle finalita' previdenziali dell'Istituto, mentre il secondo e' destinato all'assistenza sanitaria. Gli Enti si rivarranno sul personale dipendente iscritto in misura pari alla meta' dei due contributi dovuti ai sensi del primo comma del presente articolo. Per il biennio 1948-49, ferma restando per gli iscritti all'istituto la misura dei contributi previsti dagli articoli 1 e 3 del decreto legislativo 31 ottobre 1946, n. 350, i contributi a carico degli Enti sono stabiliti in misura pari alla meta' di quella indicata nel primo comma del presente articolo.

Testo in vigore dal 2 aprile 1952 al 18 maggio 1957

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Norme correlate

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Che cosa è cambiato dal 2 aprile 1952

Confronto con la versione in vigore dal 7 aprile 1950 al 2 aprile 1952. 5 parole tolte, 55 parole aggiunte.

A partire dal tolto: 10 gennaio 1948 aggiunto: 1 gennaio 1950, gli Enti, i cui dipendenti sono iscritti all'I.N.A.D.E.L., sono tenuti a versare all'Istituto un contributo del quattro per cento dello stipendio pensionabile del personale di ruolo e un tolto: altro contributo del quattro per cento di tutti gli emolumenti del personale di ruolo tolto: o aggiunto: e non di ruolo. Il primo di tali contributi e' destinato alle finalita' previdenziali … dipendente iscritto in misura pari alla meta' dei due contributi dovuti ai sensi del aggiunto: primo comma del presente articolo. Per il biennio 1948-49, ferma restando per gli iscritti all'istituto la misura dei contributi previsti dagli articoli 1 e 3 del decreto legislativo 31 ottobre 1946, n. 350, i contributi a carico degli Enti sono stabiliti in misura pari alla meta' di quella indicata nel primo comma del presente articolo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1950-03-13;120~art15 · fonte del testo