Art. 56 — Concessione agli studenti di scuole medie
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 1 marzo 1939 al 9 ottobre 2010. 150 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Il ritardo della prestazione del servizio alle armi in tempo di pace puo' essere concesso alla stessa condizione richiesta dall'art. 54 ai militari che siano:
tolto: a) alunni dell'ultima classe delle scuole medie, regie, pareggiate, parificate e dichiarate sede di esame, di grado superiore ed assimilato, ivi comprese le scuole tecniche agrarie, industriali e commerciali;
tolto: b) candidati che si trovino nelle condizioni prescritte per sostenere esami di maturita', di abilitazione o di licenza, che siano contemporaneamente alunni dell'ultima classe di una scuola media superiore privata autorizzata;
tolto: c) alunni dei corsi di magistero annessi a Regi istituti d'arte; alunni dell'ultima classe dei Regi licei artistici; dei Regi istituti d'arte e degli istituti d'arte liberi che siano dichiarati sede legale di esame.
tolto: Nei casi di cui al presente articolo il ritardo puo' essere concesso soltanto fino alla chiamata alle armi della seconda classe successiva a quella con la quale i militari furono arruolati.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1939-01-19;340~art56 · fonte del testo