Norme relative all'organizzazione della leva aeronautica
Art. 57 — Concessione agli allievi degli istituti cattolici
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Possono inoltre ottenere il ritardo alla prestazione del servizio alle armi in tempo di pace, fino al 26° anno di eta', i militari che si trovino come allievi interni in istituti cattolici del Regno o dell'Africa Italiana o dei Possedimenti italiani dell'Egeo, ovvero in istituti cattolici all'estero a compiere gli studi preparatori per le missioni.
Testo in vigore dal 1 marzo 1939 al 9 ottobre 2010
