Norme relative all'organizzazione della leva aeronautica

Art. 57 — Concessione agli allievi degli istituti cattolici

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Possono inoltre ottenere il ritardo alla prestazione del servizio alle armi in tempo di pace, fino al 26° anno di eta', i militari che si trovino come allievi interni in istituti cattolici del Regno o dell'Africa Italiana o dei Possedimenti italiani dell'Egeo, ovvero in istituti cattolici all'estero a compiere gli studi preparatori per le missioni.

Testo in vigore dal 1 marzo 1939 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-01-19;340~art57 · fonte del testo