Art. 54 — Concessione agli studenti universitari e di istituti assimilati
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 1 marzo 1939 al 9 ottobre 2010. 85 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Il Ministro per l'aeronautica puo' concedere, in tempo di pace, il ritardo della prestazione del servizio alle armi fino al 26° anno di eta' ai militari che siano studenti di universita' o di istituto di istruzione superiore, o iscritti alle Regie Accademie di belle arti, alla Regia Accademia di arte drammatica e ai corsi superiori di Regi conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati.
tolto: Il suddetto beneficio e' concesso a condizione che i militari interessati siano in regola con gli obblighi dell'istruzione pre-militare.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1939-01-19;340~art54 · fonte del testo