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Allo scopo di costituire titolo all'ammissione all'eventuale congedo anticipato, debbono considerarsi non esistenti in famiglia:
- 1)gli affetti da infermita' permanenti ed insanabili, imperfezioni o difetti fisici, che li rendano inabili a lavoro proficuo;
- 2)gli irreperibili dei quali non si siano piu' avute notizie da almeno tre anni dopo la partenza o scomparsa dall'ultimo luogo di residenza nel Regno, purche' cio' risulti debitamente comprovato da atto notorio giudiziale e da apposita dichiarazione rilasciata dall'Arma dei carabinieri Reali;
- 3)le donne nubili maggiorenni che non siano in condizioni di provvedere o di concorrere al mantenimento della famiglia.
Testo in vigore dal 1 marzo 1939 al 9 ottobre 2010
