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[1]I figli naturali legalmente riconosciuti possono ottenere l'ammissione all'eventuale congedo anticipato per i titoli relativi al padre o alla madre, nonche, per quelli di cui ai nn. 1 e 2 dell'art. 63 alla condizione pero' che non esistano figli legittimi o legittimati del genitore comune, e, per i titoli relativi alla madre, che essa sia nubile o vedova.

[2]Si deve pero' tener conto dei figli naturali riconosciuti in tutti i casi, quando dalla loro nascita o dalla loro sopravvivenza derivi titolo all'eventuale congedo anticipato.

Testo in vigore dal 1 marzo 1939 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-01-19;340~art68 · fonte del testo