Norme relative all'organizzazione della leva aeronautica

Art. 76 — Disposizioni speciali per gli ecclesiastici

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Il soddisfacimento dell'obbligo di servizio alle armi, la concessione, in pace, del ritardo alla presentazione alle armi o l'eventuale esonerazione dal servizio in caso di richiamo per mobilitazione, sono regolati, per quanto riguarda gli ecclesiastici; oltre quanto e' detto dall'art. 57, da speciali disposizioni.

Testo in vigore dal 1 marzo 1939 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1939-01-19;340~art76 · fonte del testo