Norme relative all'organizzazione della leva aeronautica
Art. 78 — Ritardi nei congedamenti
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E' in facolta' del Ministero dell'aeronautica di concedere che rimangano sotto le armi per un tempo indeterminato i militari di truppa che ne facciano domanda e ne siano giudicati meritevoli, i quali siano riconosciuti utili al servizio per i particolari incarichi che disimpegnano.
Testo in vigore dal 1 marzo 1939 al 9 ottobre 2010
