Art. 55 — Condizioni per la prosecuzione del ritardo
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 1 marzo 1939 al 9 ottobre 2010. 172 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Gli studenti delle universita' e degli istituti superiori ammessi al ritardo della prestazione del servizio in base al precedente articolo possono, a domanda, continuare a fruire del ritardo stesso anche quando siansi venuti a trovare in una delle seguenti condizioni:
tolto: a) abbiano dovuto sospendere per gravi ragioni gli studi intrapresi ma si propongano di riprenderli nell'anno successivo;
tolto: b) non abbiano potuto sostenere gli esami e conseguire la laurea o il diploma finale nel numero di anni fissato per la facolta', scuola universitaria o istituto cui appartengono, ovvero siano studenti fuori corso per non aver superato i prescritti esami di passaggio al corso superiore, purche' in entrambi i casi continuino ad attendere agli studi intrapresi;
tolto: c) abbiano fatto passaggio, prima o dopo di aver conseguito la laurea o il diploma finale, ad altra facolta' o scuola universitaria, o ad altro istituto superiore;
tolto: d) conseguita la laurea o il diploma finale, abbiano necessita' di rimanere ancora in congedo, per migliorare comunque la loro preparazione culturale o professionale o per sostenere gli esami di Stato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1939-01-19;340~art55 · fonte del testo