Art. 79 — Ritardo del congedamento dei militari che scontano punizioni disciplinari
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[1]Il militare cui spetterebbe il congedo illimitato o il congedo assoluto, il quale si trova a scontare una punizione disciplinare, non puo' essere congedato se non dopo ultimata la punizione.
[2]Il congedamento dei graduati di truppa e avieri sotto le armi per l'adempimento, della ferma di leva, i quali siano stati puniti con la prigione di rigore, e' ritardato per un numero di giorni pari a quello trascorso in tale punizione durante gli ultimi tre mesi.
Testo in vigore dal 1 marzo 1939 al 9 ottobre 2010
