Norme relative all'organizzazione della leva aeronautica

Art. 95 — Pene per i mancanti ai richiami per istruzione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 marzo 1939 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Nei casi di richiami alle armi per istruzione i militari in congedo illimitato che senza giustificato motivo non si presentino prima dello spirare dell'8° giorno successivo a quello fissato sono puniti dai Tribunali militari con il carcere militare.

[2]Quelli presentatisi in ritardo, entro l'8° giorno sono soggetti a punizioni disciplinari.

Testo in vigore dal 1 marzo 1939 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1939-01-19;340~art95 · fonte del testo