Norme relative all'organizzazione della leva aeronautica
Art. 95 — Pene per i mancanti ai richiami per istruzione
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[1]Nei casi di richiami alle armi per istruzione i militari in congedo illimitato che senza giustificato motivo non si presentino prima dello spirare dell'8° giorno successivo a quello fissato sono puniti dai Tribunali militari con il carcere militare.
[2]Quelli presentatisi in ritardo, entro l'8° giorno sono soggetti a punizioni disciplinari.
Testo in vigore dal 1 marzo 1939 al 9 ottobre 2010
