Art. 7 — Indennità di carica
Le indennita' previste dall'articolo 4 - comma secondo - del regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, sono estese ai componenti e al personale addetto alle relative segreterie del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni, della commissione centrale per gli uffici locali e le agenzie, della commissione centrale del dopolavoro postelegrafonico e delle commissioni centrali del personale. Tutte le predette indennita' sono stabilite con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con quello per il tesoro.6
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 22 dicembre 1980, n. 873
6con decorrenza dal 4 maggio 1979
La L. 22 dicembre 1980, n. 873, ha disposto (con l'art.11, comma 1) che " Le disposizioni contenute nell'articolo 7 della legge 12 marzo 1968, n. 325, sono estese, con effetto dal 4 maggio 1979, ai componenti ed al personale addetto alla segreteria della commissione paritetica Amministrazione-sindacati istituita ai sensi dell'articolo 1 della legge 3 aprile 1979, n. 101."
Testo vigente dal 8 gennaio 1981
