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Le indennita' previste dall'articolo 4 - comma secondo - del regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, sono estese ai componenti e al personale addetto alle relative segreterie del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni, della commissione centrale per gli uffici locali e le agenzie, della commissione centrale del dopolavoro postelegrafonico e delle commissioni centrali del personale. Tutte le predette indennita' sono stabilite con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con quello per il tesoro.

Testo in vigore dal 8 aprile 1968 al 8 gennaio 1981

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