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[1]Procedimenti per reati commessi da militari durante l'applicazione della legge di guerra o nel corso di ostilita'.

[2]I militari che, durante l'applicazione della legge di guerra o nel corso di ostilita', incorrono nel reato di diserzione solo o congiunto al reato di alienazione di effetti militari, sono avviati, dopo l'interrogatorio da parte del magistrato competente, ai rispettivi depositi. Il procedimento a loro carico resta sospeso fino a quando essi prestano servizio in reparti mobilitati.

[3]Non si fa luogo alla sospensione per gli imputati di diserzione con passaggio al nemico, salvo che il giudice istruttore, con ordinanza motivata, su richiesta del pubblico ministero, disponga altrimenti.

[4]I militari che, durante l'applicazione della legge di guerra o nel corso di ostilita', incorrono in reati preveduti dalla legge penale militare diversi da quello di diserzione, o che, all'atto della mobilitazione, si trovano in stato di carcerazione preventiva, restano disposizione della competente autorita' giudiziaria. Se il procedimento penale e' definito con sentenza di proscioglimento, essi vengono inviati ai rispettivi depositi; se il procedimento penale e' definito con condanna, si osservano le norme di questa legge concernenti il trattamento dei condannati.

Testo in vigore dal 27 luglio 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-07-09;924~art11 · fonte del testo