Art. 4 — Divieto di emissione e di esecuzione di mandati e di ordini per gli imputati in servizio alle armi
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[1]Durante l'applicazione della legge di guerra o nel corso di ostilita', non possono emettersi ne' eseguirsi mandati o ordini di comparizione, di accompagnamento, di cattura o di arresto contro imputati appartenenti alle Forze armate dello Stato, i quali si trovino in servizio alle armi, e contro le persone che siano, per ragioni di servizio, al seguito delle Forze suindicate, a meno che si' tratti di reati per i quali non e' ammesso il beneficio della liberta' provvisoria a termini dell'articolo precedente, ovvero che, concorrendo eccezionali motivi, il Ministro, da cui il militare imputato dipende, interpellato, lo consenta o, di propria iniziativa, lo richieda.
[2]Per i cittadini italiani rimpatriati dopo la dichiarazione dello stato di guerra il divieto stabilito nel comma precedente cessa dopo tre mesi dalla conclusione della pace e, se il loro congedamento avviene in epoca successiva, dopo tre mesi dal congedamento medesimo. In ogni caso, anche dopo tale termine, nei confronti di coloro che hanno prestato servizio militare al mandato od ordine di cattura o di arresto e' sostituito quello di comparizione.
Testo in vigore dal 27 luglio 1940 al 16 dicembre 2009
