Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
Gli artt. 1, secondo comma, 3, terzo comma e 6 secondo comma della legge 26 novembre 1969, n. 833 (norme relative alle locazioni degli immobili urbani), così come modificati dall'art. 56 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034, sono viziati di illegittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non riconoscono al locatore il diritto di provare che il conduttore gode di un reddito superiore a quello risultante all'iscrizione nei ruoli dell'imposta complementare per l'anno 1969, nonché nella parte in cui negano rilevanza alle variazioni di detto reddito, eventualmente sopravvenute. E ciò perché il legislatore - volendo limitare il beneficio della proroga ad una categoria di conduttori che godano di un limitato reddito annuale - ha fatto riferimento ad un dato ritenuto obbiettivo, quale sarebbe quello del reddito imponibile risultante dai ruoli dell'imposta complementare dell'anno 1969. Ma l'accertamento fiscale, trasferito in un procedimento avente carattere e finalità assai differenti, può avere soltanto valore dimostrativo, e, come tale, va soggetto all'apprezzamento del giudice. Conseguentemente la tutela giurisdizionale sul diritto controverso deve essere pienamente garantita dal regolare contraddittorio e dall'ammissione della prova contraria, che rappresentano mezzi essenziali per la ricerca della verità e per l'attuazione della giustizia. Ed inoltre, perché le summenzionate norme negano rilevanza alle variazioni di redditi sopravvenuti all'iscrizione nei ruoli per l'anno 1969, mentre è d'uopo evitare irrazionali differenze, qualora le condizioni economiche del conduttore siano mutate al momento in cui si decide del diritto alla proroga.
Art. 3 cost. · Art. 1 Norme relative alle locazioni degli immobili urbani · Art. 3 Norme relative alle locazioni degli immobili urbani · Art. 6 Norme relative alle locazioni degli immobili urbani
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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4 versioni dal 1969
urn:nir:stato:legge:1969-11-26;833~art3 · fonte su Normattiva