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Nei contratti gia' stipulati prima dell'entrata in vigore della presente legge i canoni di locazione e di sublocazione degli immobili non soggetti al regime di blocco di cui alla legge 6 novembre 1963, n. 1444, aventi le caratteristiche di cui al secondo comma dell'articolo precedente, che abbiano superato i limiti appresso indicati, debbono essere ridotti, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, come segue:

  • 1)all'ammontare del canone corrisposto alla data del 1° gennaio 1967, maggiorato del 5 per cento, per gli immobili locati anteriormente a tale data;
  • 2)all'ammontare del canone iniziale per gli immobili locati successivamente a tale data. Nel caso di immobili gia' sottoposti a regime vincolistico e successivamente locati a canone libero, le disposizioni di cui sopra si applicano con riferimento al primo contratto stipulato a regime libero. Le norme del presente articolo restano in vigore fino al 31 dicembre 1970 e si applicano quando il conduttore o il subconduttore e i componenti la sua famiglia anagrafica non siano iscritti, ai fini dell'imposta complementare per l'anno 1969, per un reddito superiore a 2 milioni e 500 mila lire. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le locazioni e sublocazioni relative ad abitazioni considerate di lusso dalle norme vigenti.

Testo in vigore dal 1 dicembre 1969 al 27 ottobre 1970

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 132/1972

    Ha colpito questo articolo
    12 luglio 1972

    Gli artt. 1, secondo comma, 3, terzo comma e 6 secondo comma della legge 26 novembre 1969, n. 833 (norme relative alle locazioni degli immobili urbani), così come modificati dall'art. 56 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034, sono viziati di illegittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non riconoscono al locatore il diritto di provare che il conduttore gode di un reddito superiore a quello risultante all'iscrizione nei ruoli dell'imposta complementare per l'anno 1969, nonché nella parte in cui negano rilevanza alle variazioni di detto reddito, eventualmente sopravvenute. E ciò perché il legislatore - volendo limitare il beneficio della proroga ad una categoria di conduttori che godano di un limitato reddito annuale - ha fatto riferimento ad un dato ritenuto obbiettivo, quale sarebbe quello del reddito imponibile risultante dai ruoli dell'imposta complementare dell'anno 1969. Ma l'accertamento fiscale, trasferito in un procedimento avente carattere e finalità assai differenti, può avere soltanto valore dimostrativo, e, come tale, va soggetto all'apprezzamento del giudice. Conseguentemente la tutela giurisdizionale sul diritto controverso deve essere pienamente garantita dal regolare contraddittorio e dall'ammissione della prova contraria, che rappresentano mezzi essenziali per la ricerca della verità e per l'attuazione della giustizia. Ed inoltre, perché le summenzionate norme negano rilevanza alle variazioni di redditi sopravvenuti all'iscrizione nei ruoli per l'anno 1969, mentre è d'uopo evitare irrazionali differenze, qualora le condizioni economiche del conduttore siano mutate al momento in cui si decide del diritto alla proroga.

    Art. 3 cost. · Art. 1 Norme relative alle locazioni degli immobili urbani · Art. 3 Norme relative alle locazioni degli immobili urbani · Art. 6 Norme relative alle locazioni degli immobili urbani

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1969-11-26;833~art3 · fonte su Normattiva