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Nei contratti gia' stipulati prima dell'entrata in vigore della presente legge i canoni di locazione e di sublocazione degli immobili non soggetti al regime di blocco di cui alla legge 6 novembre 1963, n. 1444, aventi le caratteristiche di cui al secondo comma dell'articolo precedente, che abbiano superato i limiti appresso indicati, debbono essere ridotti, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, come segue:
- 1)all'ammontare del canone corrisposto alla data del 1° gennaio 1967, maggiorato del 5 per cento, per gli immobili locati anteriormente a tale data;
- 2)all'ammontare del canone iniziale per gli immobili locati successivamente a tale data. Nel caso di immobili gia' sottoposti a regime vincolistico e successivamente locati a canone libero, le disposizioni di cui sopra si applicano con riferimento al primo contratto stipulato a regime libero. Le norme del presente articolo restano in vigore fino al 31 dicembre 1970 e si applicano quando il conduttore o il subconduttore e i componenti la sua famiglia anagrafica non siano iscritti, ai fini dell'imposta complementare per l'anno 1969, per un reddito superiore a 2 milioni e 500 mila lire. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le locazioni e sublocazioni relative ad abitazioni considerate di lusso dalle norme vigenti.
Testo in vigore dal 1 dicembre 1969 al 27 ottobre 1970
