Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale delle norme contenute negli artt. 1 e 2 della legge 25 febbraio 1963, n. 327, recante "Norme sui contratti a miglioria in uso nelle provincie del Lazio", in riferimento allo art. 3 della Costituzione. Vero è che il principio di uguaglianza è stato costantemente interpretato dalla Corte non soltanto nel senso che il legislatore ordinario non possa introdurre discriminazioni secondo il sesso, la razza, la lingua, la religione, le opinioni politiche e le condizioni personali o sociali dei cittadini, ma anche nell'altro che esso è tenuto altresì a non assoggettare a uno stesso trattamento situazioni obiettivamente diverse; tuttavia l'art. 1 della legge impugnata parla si' di rapporti a miglioria..... comunque denominati o comunque costituiti" ma non si limita a questa generica individuazione dell'oggetto della normativa: la fattispecie legale è, infatti, assai più determinata e circostanziata, perché riguarda non già tutti i rapporti a miglioria, ma quelli tra essi "nei quali il contivatore abbia il possesso del fondo da oltre trent'anni" ed a questo fondo "abbia apportato migliorie in conformità dell'uso locale o della convenzione". Un'ulteriore determinazione è offerta, poi, dalla definizione del rapporto di miglioria contenuta nel secondo comma dell'art. 1, giusta la quale i rapporti di miglioria sono quelli nei quali la "miglioria" consiste nell'impianto di colture arboree o arbustive con o senza fabbricati rurali o gli altri nei quali il contivatore, al luogo di obbligarsi a introdurre nel fondo le "migliorie", abbia pagato il valore di quelle già esistenti al proprietario concedente o al miglioratario nel luogo del quale subentri. Ne' importa illegittimità costituzionale dell'art. 1 la circostanza che la durata del rapporto del miglioratario del fondo si cumuli con quella del rapporto dei miglioratari precedenti, ai fini del raggiungimento del periodo trentennale, in quanto non sembra, nella fattispecie, che il legislatore ordinario - configurando come presupposto dell'applicazione della legge la situazione obiettiva del fondo durata trent'anni immutata, pur nel mutare della situazione soggettiva - abbia oltrepassato i limiti di quella discrezionalità che gli spetta nella individuazione di categorie e di situazioni o nella configurazione della fattispecie, discrezionalità che non può essere sottoposta all'esame della Corte costituzionale, senza trasformare il giudizio di legittimità costituzionale in giudizio di merito.
Art. 3 cost. · Art. 41 cost. · Art. 42 cost. · Art. 4 Norme sui contratti a miglioria in uso nelle Province del Lazio