Le norme della presente legge si applicano anche ai contratti aventi ad oggetto rapporti a miglioria di contenuto e caratteristiche identici a quelli di cui all'articolo 1, relativi a fondi rustici situati in altre parti del territorio nazionale. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

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La Corte Costituzionale con sentenza 20 - 28 aprile 1966, n. 30 (in G.U. 1a s.s. 30/04/1966 n. 105) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale delle norme contenute negli artt. 4, 5, 7 e 8" della presente legge.

Testo vigente dal 1 maggio 1966

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 30/1966

    Ha colpito questo articolo
    28 aprile 1966

    Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 4, 5, 7 e 8 della legge 25 febbraio 1963, n. 327 in riferimento agli articoli 3 e 42 della Costituzione. In effetti le norme contenute negli artt. 4 e 5 introducono con il richiamo alla disciplina di cui alla legge 12 giugno 1962, n. 567, una disparità di trattamento tra proprietari di fondi enfiteutici, proprietari di fondi concessi a miglioria perpetua, assimilata ex art. 1 legge n. 327, all'enfiteusi e proprietari rientranti nella particolare categoria configurata dalla legge, e a danno di questi ultimi. Ne' la latitudine dei criteri stabiliti dallo art. 3 della legge n. 567 del 1962, per la determinazione dell'equo canone, è sufficiente per impedire che si verifichi questa diversità di trattamento, perché essi per la maggior parte non sono idonei e quindi non sono applicabili alla fattispecie legislativa oggetto dell'esame della Corte. Tale vizio della legge non è nemmeno sanato dall'obbligo dato alle commissioni di osservare gli ulteriori criteri introdotti dall'art. 4: criteri che, lungi dal consentire l'adeguamento della disciplina dell'affrancazione alla realtà dei rapporti a miglioria, incidono gravemente sulla determinazione delle quote di prodotti o del canone dovuto al concedente, a danno di costui. La disciplina dell'affrancazione delle migliorie fatta nei modi previsti dalla legge può portare, quindi, e in casi non marginali ne' eccezionali, a una sostanziale espropriazione senza un adeguato e razionale indennizzo. Per gli stessi motivi che valgono per gli artt. 4 e 5, va dichiarata la illegittimità costituzionale degli artt. 7 e 8 della legge n. 327 del 1963, il primo dei quali richiama le norme contenute nella legge 12 giugno 1962 n. 567, il secondo estende il sistema della legge "a fondi rustici" situati in altra parte del territorio nazionale".

    Art. 3 cost. · Art. 41 cost. · Art. 42 cost. · Art. 4 Norme sui contratti a miglioria in uso nelle Province del Lazio

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 47/1965

    Altra decisione
    9 giugno 1965

    La Corte, una volta investita di una questione di legittimità costituzionale, può richiedere ad una pubblica amministrazione (anche se non sia parte nel giudizio di merito) di fornire entro un dato termine i dati e gli elementi che ritiene opportuno di acquisire, prima di pronunziarsi al riguardo.

    Art. 1 Norme sui contratti a miglioria in uso nelle Province del Lazio · Art. 2 Norme sui contratti a miglioria in uso nelle Province del Lazio · Art. 3 Norme sui contratti a miglioria in uso nelle Province del Lazio · Art. 4 Norme sui contratti a miglioria in uso nelle Province del Lazio

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1963-02-25;327~art8 · fonte su Normattiva