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Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Commissioni tecniche provinciali di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1962, n. 567, e all'articolo 5 della presente legge, determineranno, nella misura minima e massima, le quote di ripartizione dei prodotti o i canoni da considerarsi equi relativamente ai rapporti regolati dalla presente legge, tenendo conto, oltre che dei criteri fissati dall'articolo 3 della legge 12 giugno 1962, n. 567, del trasferimento degli oneri fondiari a carico del miglioratario, nonche' della parte di reddito relativa alla quota dei miglioramenti gia' spettante al miglioratario per convenzione o per uso locale. La quota di prodotti attribuita al concedente o il canone a lui spettante saranno presi a base della determinazione del capitale di affrancazione ai sensi dell'articolo 971 del Codice civile.
Testo in vigore dal 1 aprile 1963 al 1 maggio 1966
