Art. 13
((Chi smarrisce o subisce il furto del passaporto in Italia deve farne tempestiva e circostanziata denuncia ai competenti uffici di polizia.)) ((Chi smarrisce o subisce il furto del passaporto all'estero deve farne tempestiva e circostanziata denuncia alle locali autorita' di polizia, che l'interessato trasmette all'autorita' competente per il rilascio del passaporto di cui all'articolo 5. In caso di impossibilita' o di comprovata difficolta' di presentare la denuncia alle locali autorita' di polizia, una dichiarazione di furto o smarrimento e' resa all'ufficio competente per il rilascio del passaporto ai sensi dell'articolo 5.)) ((Chi smarrisce o subisce il furto del passaporto e ha presentato la relativa denuncia puo' ottenere il rilascio di un nuovo passaporto))
Testo vigente dal 19 febbraio 2026
