Art. 14
Il passaporto ordinario e' individuale. Esso spetta ad ogni cittadino, fatte salve le cause ostative contemplate nella presente legge. Per i minori di eta' inferiore agli anni quattordici, l'uso del passaporto e' subordinato alla condizione che viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, oppure che venga menzionato sul passaporto, o su una dichiarazione rilasciata da chi puo' dare l'assenso o l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 3, lettera a), il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati. La sottoscrizione di tale dichiarazione deve essere vistata da una autorita' competente al rilascio del passaporto. ((Se previsto dalle disposizioni vigenti in uno o piu' Stati o territori esteri nei quali il passaporto e' utilizzato, le autorita' consolari di cui all'articolo 5 possono rilasciare, su richiesta dei genitori o del tutore, un'attestazione di viaggio, previa acquisizione della dichiarazione o dell'autorizzazione di cui al comma 2)).
Testo vigente dal 19 febbraio 2026
