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Nessuna tassa e' dovuta per il rilascio o il rinnovo del passaporto ordinario, in Italia od all'estero:

  • a)da coloro che sono da considerare emigranti ai sensi delle norme sull'emigrazione;
  • b)dagli italiani all'estero che fruiscano di rimpatrio consolare o rientrino per prestare servizio militare;
  • c)dai ministri del culto e religiosi che siano missionari;
  • d)dagli indigenti. Il libretto del passaporto rilasciato ad appartenenti alle predette categorie e' gratuito. Gli atti, documenti e domande occorrenti per il rilascio o rinnovo del passaporto in favore delle persone di cui al presente articolo sono redatti in carta libera, con esenzione da qualsiasi imposta o tassa.

Testo in vigore dal 18 dicembre 1967 al 19 febbraio 2026

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urn:nir:stato:legge:1967-11-21;1185~art19 · fonte del testo