Norme sui passaporti
Art. 19
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 dicembre 1967 al 19 febbraio 2026. Leggi il testo vigente →
Nessuna tassa e' dovuta per il rilascio o il rinnovo del passaporto ordinario, in Italia od all'estero:
- a)da coloro che sono da considerare emigranti ai sensi delle norme sull'emigrazione;
- b)dagli italiani all'estero che fruiscano di rimpatrio consolare o rientrino per prestare servizio militare;
- c)dai ministri del culto e religiosi che siano missionari;
- d)dagli indigenti. Il libretto del passaporto rilasciato ad appartenenti alle predette categorie e' gratuito. Gli atti, documenti e domande occorrenti per il rilascio o rinnovo del passaporto in favore delle persone di cui al presente articolo sono redatti in carta libera, con esenzione da qualsiasi imposta o tassa.
Testo in vigore dal 18 dicembre 1967 al 19 febbraio 2026
