Norme sui passaporti
Art. 6
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 dicembre 1967 al 19 febbraio 2026. Leggi il testo vigente →
Le domande relative ai passaporti vengono presentate:
- a)in Italia: nel luogo dove il richiedente ha residenza, domicilio o dimora, alla questura o all'ufficio locale distaccato di pubblica sicurezza, ovvero, in mancanza di questi, al comando locale dei carabinieri o al comune, o anche, in casi eccezionali, agli Ispettorati di frontiera per gli italiani all'estero;
- b)all'estero: alle rappresentanze diplomatiche a consolari. Di ogni domanda viene rilasciata ricevuta.
Testo in vigore dal 18 dicembre 1967 al 19 febbraio 2026
