Norme sui procedimenti e giudizi di accusa
Art. 1 — Esenzione dalle autorizzazioni per il procedimento di accusa
Articolo abrogato dalla l. 10 maggio 1978, n. 170.
Abrogato dal 14 maggio 1978
Articolo abrogato dalla l. 10 maggio 1978, n. 170.
Abrogato dal 14 maggio 1978
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2 versioni dal 1962
urn:nir:stato:legge:1962-01-25;20~art1 · fonte su Normattiva