Norme sui procedimenti e giudizi di accusa
Art. 1 — Esenzione dalle autorizzazioni per il procedimento di accusa
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Per il procedimento d'accusa e per il giudizio innanzi alla Corte Costituzionale non e' necessaria l'autorizzazione, ancorche' essa sia richiesta per l'esercizio della azione penale. Non sono del pari necessarie, per l'esecuzione di provvedimenti coercitivi e cautelari, le autorizzazioni previste dall'articolo 68 della Costituzione.
Testo in vigore dal 13 febbraio 1962 al 14 maggio 1978
