Norme sui procedimenti e giudizi di accusa

Art. 27 — Relazione tra il giudizio innanzi alla Corte Costituzionale e l'atto di accusa. Reati connessi

[1]Relazione tra il giudizio innanzi alla Corte Costituzionale e l'atto di accusa.Reati connessi

[2]La Corte Costituzionale puo' conoscere soltanto i reati compresi nell'atto d'accusa. ((La Corte puo' altresi' conoscere per connessione, se lo ritiene necessario, di reati che siano aggravati ai sensi dell'articolo 61, numero 2), del codice penale con riferimento ad uno dei reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione. In tal caso, se per i suddetti reati sia gia' in corso procedimento penale innanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria o militare, la Corte richiede la trasmissione degli atti relativi, che deve essere disposta senza ritardo dall'autorita' giudiziaria)). Puo' altresi' dichiarare la connessione per un reato previsto ((dall'articolo 90)) della Costituzione non compreso nell'atto d'accusa, dandone comunicazione al Presidente della Camera dei deputati. In tal caso il giudizio innanzi alla Corte Costituzionale e' sospeso sino alla definizione davanti al Parlamento del procedimento per il reato connesso. Puo' tuttavia in ogni momento ordinare la separazione dei procedimenti qualora lo ritenga conveniente. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 5 GIUGNO 1989, N. 219)).

Testo vigente dal 7 giugno 1989

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Corte costituzionale

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  • Sentenza n. 125/1977

    Questione infondata
    4 luglio 1977

    Anche se la Costituzione non fa esplicito riferimento all'istituto della connessione, deve ritenersi consentita un'attribuzione della competenza per connessione in materia di reati ministeriali agli organi della giustizia penale costituzionale; infatti, l'art. 49 cod. proc. pen. è stato modificato, con l'art. 8 della l. 23 marzo 1956, n. 167, solo relativamente alla connessione fra reati militari e reati di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria, mentre si è mantenuta ferma la competenza dell'Alta Corte di Giustizia in ordine a procedimenti connessi con quelli di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria. Legittimamente, pertanto, il legislatore ordinario, nella sua discrezionalità, ha ritenuto - sia per la rilevanza costituzionale del bene tutelato, sia a causa delle difficoltà che comporterebbe un giudizio separato a carico dei soli Ministri - di conferire agli organi della giustizia penale costituzionale (Commissione inquirente, Parlamento in seduta comune e Corte costituzionale) la competenza per connessione. Cosicché essendo tale competenza implicitamente presupposta dallo stesso art. 96 Cost., gli artt. 16 e 27 della l. 25 gennaio 1962, n. 20 (disciplinanti appunto l'estensione della competenza per connessione), non si pongono in contrasto con l'art. 96 della Costituzione. Cfr.: in materia di connessione sentt. nn. 130 del 1963 e n. 10 del 1966.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1962-01-25;20~art27 · fonte su Normattiva