Norme sui procedimenti e giudizi di accusa

Art. 5 — Atti della Commissione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 febbraio 1962 al 14 maggio 1978. Leggi il testo vigente →

I provvedimenti della Commissione sono deliberati collegialmente e sono emanati e sottoscritti dal presidente e da un segretario. In caso di necessita' ed urgenza il presidente puo' adottare, in via provvisoria, i provvedimenti di competenza della Commissione, riferendone immediatamente ad essa. Se la Commissione non li convalida, essi si intendono revocati.

Testo in vigore dal 13 febbraio 1962 al 14 maggio 1978

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-01-25;20~art5 · fonte su Normattiva