Art. 5 — Atti della Commissione
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I provvedimenti della Commissione sono deliberati collegialmente e sono emanati e sottoscritti dal presidente e da un segretario. In caso di necessita' ed urgenza il presidente puo' adottare, in via provvisoria, i provvedimenti di competenza della Commissione, riferendone immediatamente ad essa. Se la Commissione non li convalida, essi si intendono revocati.
Testo in vigore dal 13 febbraio 1962 al 14 maggio 1978
