Art. 7 — Segretezza degli atti della Commissione
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I membri della Commissione inquirente, gli addetti al suo ufficio di segreteria e ogni altra persona che collabori con la Commissione stessa o che compia o concorra a compiere atti dell'inchiesta o ne abbia conoscenza per ragioni di ufficio o servizio, sono obbligati al segreto per tutto cio' che riguarda gli atti medesimi e i documenti acquisiti al procedimento. Salvo che il fatto costituisca un delitto piu' grave, la violazione del segreto e' punita a norma dell'articolo 326 del codice penale. Le stesse pene si applicano a chiunque pubblichi, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa d'informazione, atti o documenti del procedimento d'inchiesta, salvo che per il fatto siano previste pene piu' gravi.
Testo in vigore dal 13 febbraio 1962 al 1 aprile 1976
