Art. 7 — Segretezza degli atti della Commissione
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I membri della Commissione inquirente, gli addetti al suo ufficio di segreteria e ogni altra persona che collabori con la Commissione stessa o che compia o concorra a compiere atti dell'inchiesta o ne abbia conoscenza per ragioni di ufficio o servizio, sono obbligati al segreto per tutto cio' che riguarda gli atti medesimi e i documenti acquisiti al procedimento. Salvo che il fatto costituisca un delitto piu' grave, la violazione del segreto e' punita a norma dell'articolo 326 del codice penale. Le stesse pene si applicano a chiunque pubblichi, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa d'informazione, atti o documenti del procedimento d'inchiesta, salvo che per il fatto siano previste pene piu' gravi. ((La Commissione delibera, di volta in volta, quali sedute, o parti di esse, possano essere tenute pubblicamente e puo' provvedere alla pubblicita' dei propri lavori nei modi previsti dal regolamento della Camera. E' sempre pubblica la seduta nella quale la Commissione e' chiamata a discutere e deliberare sulla proposta di archiviazione per manifesta infondatezza della accusa, di declaratoria di incompetenza della Commissione stessa, di messa in stato di accusa ovvero di non doversi procedere. A tale seduta e' ammessa la presenza del denunziato, dell'indiziato o dell'inquisito, che ha diritto di intervenire personalmente o a mezzo del proprio difensore prima che inizi la discussione. Non si applicano in tali casi le norme di cui ai primi tre commi del presente articolo)).
Testo in vigore dal 1 aprile 1976 al 14 maggio 1978
