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L'Ufficio centrale per il referendum, appena pervenuti i verbali ed i relativi allegati, procede, in pubblica adunanza con l'intervento del procuratore generale della Corte di cassazione, facendosi assistere, per l'esecuzione materiale dei calcoli, da esperti designati dal primo presidente, all'accertamento della partecipazione alla votazione della maggioranza degli aventi diritto, alla somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari all'abrogazione della legge, e alla conseguente proclamazione dei risultati del referendum.

Testo in vigore dal 15 giugno 1970 al 10 marzo 1995

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urn:nir:stato:legge:1970-05-25;352~art36 · fonte su Normattiva