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La richiesta di referendum per la fusione di regioni deve essere corredata delle deliberazioni, identiche per oggetto, di tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo della popolazione complessiva delle regioni della cui fusione si tratta. La richiesta del referendum per il distacco, da una regione, di una o piu' province ovvero di uno o piu' comuni, se diretta alla creazione di una regione a se' stante, deve essere corredata delle deliberazioni, identiche nell'oggetto, rispettivamente dei consigli provinciali e dei consigli comunali delle province e dei comuni di cui si propone il distacco, nonche' di tanti consigli provinciali o di tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo della restante popolazione della regione dalla quale e' proposto il distacco delle province o comuni predetti. Se la richiesta di distacco e' diretta all'aggregazione di province o comuni ad altra regione, dovra' inoltre essere corredata delle deliberazioni, identiche nell'oggetto, rispettivamente di tanti consigli provinciali o di tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo della popolazione della regione alla quale si propone che le province o i comuni siano aggregati. Le deliberazioni di cui ai commi precedenti, concernenti il medesimo referendum, debbono recare la designazione di uno stesso delegato effettivo e di uno stesso supplente, nonche' la riproduzione testuale del quesito da sottoporre a referendum. La richiesta di referendum deve essere depositata presso la cancelleria della Corte di cassazione da uno dei delegati, effettivo o supplente, il quale elegge domicilio in Roma. E' consentito che il deposito delle deliberazioni, prescritte a corredo della richiesta, sia effettuato dai delegati, nel periodo di tre mesi a partire dalla data di deposito della richiesta stessa. Le deliberazioni dovranno essere adottate non oltre tre mesi prima della data del rispettivo deposito.

Testo in vigore dal 15 giugno 1970 al 18 novembre 2004

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 334/2004

    Ha colpito questo articolo
    10 novembre 2004

    È costituzionalmente illegittimo – per violazione dell’art. 132, secondo comma, della Costituzione – l’art. 42, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, nella parte in cui prescrive che la richiesta di 'referendum' per il distacco di una Provincia o di un Comune da una Regione e l’aggregazione ad altra Regione deve essere corredata – oltre che delle deliberazioni, identiche nell’oggetto, rispettivamente dei consigli provinciali e dei consigli comunali delle Province e dei Comuni di cui si propone il distacco – anche delle deliberazioni, identiche nell’oggetto, «di tanti consigli provinciali o di tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo della restante popolazione della regione dalla quale è proposto il distacco delle province o dei comuni predetti» e «di tanti consigli provinciali o di tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo della popolazione della regione alla quale si propone che le province o i comuni siano aggregati». Ed infatti, l’onerosità del procedimento strutturato dalla norma di legge attuativa della norma costituzionale sopra indicata si palesa eccessiva (in quanto non necessitata) rispetto alla determinazione ricavabile dalla nuova previsione costituzionale, e si risolve nella frustrazione del diritto di autodeterminazione dell’autonomia locale, la cui affermazione e garanzia risulta invece tendenzialmente accentuata dalla riforma del 2001; mentre, per altro verso, all’esito positivo del 'referendum' consultivo gli interessi delle popolazioni non direttamente interessate dal cambiamento potranno trovare congrua tutela nella successiva fase dell’audizione dei consigli regionali coinvolti, fase che precede la determinazione del Parlamento ai fini della eventuale approvazione della legge di modifica territoriale.

    Art. 42 Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 278/2011

    Questione infondata
    21 ottobre 2011

    È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 42, secondo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, impugnato, in riferimento all'art. 132, primo comma, Cost., nella parte in cui prevede che la richiesta di referendum per il distacco da una Regione di una o più Province ovvero di uno o più Comuni, se diretta alla creazione di una Regione a se stante, debba essere corredata delle deliberazioni rispettivamente dei Consigli provinciali e dei Consigli comunali delle Province e dei Comuni di cui si propone il distacco. Infatti, il mancato accoglimento del preliminare profilo di illegittimità costituzionale, concernente la necessità che la medesima richiesta sia altresì corredata delle deliberazioni di tanti Consigli provinciali o comunali che rappresentino almeno un terzo della restante popolazione della Regione dalla quale è proposto il distacco, rende inammissibile - sulla base della descrizione della vicenda processuale fatta dal rimettente, che sottolinea l'assenza di qualsivoglia deliberazione da parte degli enti locali rappresentativi della restante popolazione regionale - la questione sollevata con il secondo profilo, attesa l'impossibilità che la relativa pronuncia abbia, conseguentemente, rilievo nel giudizio a quo .

    Art. 132 cost. · Art. 42 Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (4)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1970-05-25;352~art42 · fonte su Normattiva