[1]Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' istituito un albo professionale nazionale nel quale verranno iscritti i minorati della vista abilitati alla funzione di centralinista telefonico che siano stati sottoposti con esito positivo ad una prova teorico-pratica da parte di apposita Commissione. La Commissione di cui al precedente comma ha sede presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e' presieduta dal direttore generale dell'occupazione e dell'addestramento professionale e composta da: un ingegnere dell'Ispettorato del lavoro; un ingegnere designato dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni; un ingegnere designato dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici; un sanitario dell'Ispettorato medico del lavoro; un tecnico scelto tra i tecnici di una Azienda telefonica di interesse nazionale, in rappresentanza dei datori di lavoro; un esperto designato dall'Unione italiana dei ciechi, in rappresentanza dei lavoratori. Espleta le funzioni di segretario un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di grado non inferiore al 6°. La Commissione e' nominata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e dura in carica tre anni.
[2]3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151
3Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che "L'albo professionale nazionale dei centralinisti telefonici privi della vista, istituito dall'articolo 2 della legge 14 luglio 1957, n. 594, e' soppresso".
Testo vigente dal 24 settembre 2015
