((Le pubbliche Amministrazioni; gli Enti pubblici, le Aziende statali e i privati datori di lavoro, di cui all'art. 1 della presente legge, debbono inviare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale una dichiarazione dalla quale risulti l'ubicazione dei dipendenti uffici, sedi o stabilimenti dotati dei centralini contemplati dal predetto art. 1. La dichiarazione deve essere inviata entro sessanta; giorni dall'installazione dei centralini. Le pubbliche Amministrazioni, gli Enti pubblici, le Aziende statali e i privati datori di lavoro debbono altresi' comunicare, nel termine sopra indicato, il numero e le generalita' dei centralinisti vedenti addetti ai singoli centralini. Entro il 31 dicembre di ogni anno, dovranno, a cura dei pubblici e privati datori di lavoro interessati, essere comunicate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale le variazioni ai dati di cui sopra. I privati datori di lavoro che trasgrediscono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una ammenda da lire 5000 a lire 50.000)).

Testo vigente dal 24 agosto 1960

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Che cosa è cambiato dal 24 agosto 1960

Confronto con la versione in vigore dal 29 luglio 1957 al 24 agosto 1960. 52 parole tolte, 75 parole aggiunte.

Le pubbliche Amministrazionitolto: ,aggiunto: ; gli Enti pubblici tolto: edaggiunto: , le Aziende statali e i privati datori di lavoro tolto: di cui al precedente art. 1, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigoreaggiunto: , di cui all'art. 1 della presente legge, tolto: dovranno aggiunto: debbono inviare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale una dichiarazione dalla quale risulti l'ubicazione dei dipendenti uffici, sedi o stabilimenti dotati tolto: di un centralino telefonico di smistamento a piu' di un posto di lavoro aggiunto: dei centralini contemplati dal predetto art. 1. La dichiarazione deve essere inviata entro sessanta; giorni dall'installazione dei centralini. Le pubbliche Amministrazioni, gli Enti pubblici, le Aziende statali e i privati datori di lavoro debbono altresi' comunicare, nel termine sopra indicato, il numero e le generalita' dei centralinisti vedenti addetti ai singoli centralini. Entro il 31 dicembre di ogni anno tolto: le Amministrazioni e gli Enti pubblici ed iaggiunto: , dovranno, a cura dei pubblici e privati datori di lavoro tolto: di cui al precedente comma dovranno comunicare al aggiunto: interessati, essere comunicate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale le variazioni ai dati di cui sopra. I privati datori di lavoro che trasgrediscono alle disposizioni tolto: di cui al presente articolo saranno aggiunto: del presente articolo sono puniti con una ammenda da lire 5000 a lire 50.000.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1957-07-14;594~art4 · fonte del testo