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Le pubbliche Amministrazioni, gli Enti pubblici ed i privati datori di lavoro di cui al precedente art. 1, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dovranno inviare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale una dichiarazione dalla quale risulti l'ubicazione dei dipendenti uffici, sedi o stabilimenti dotati di un centralino telefonico di smistamento a piu' di un posto di lavoro. Entro il 31 dicembre di ogni anno le Amministrazioni e gli Enti pubblici ed i privati datori di lavoro di cui al precedente comma dovranno comunicare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale le variazioni ai dati di cui sopra. I privati datori di lavoro che trasgrediscono alle disposizioni di cui al presente articolo saranno puniti con una ammenda da lire 5000 a lire 50.000.
Testo in vigore dal 29 luglio 1957 al 24 agosto 1960
