Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 luglio 1957 al 24 agosto 1960. Leggi il testo vigente →

Le pubbliche Amministrazioni, gli Enti pubblici ed i privati datori di lavoro di cui al precedente art. 1, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dovranno inviare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale una dichiarazione dalla quale risulti l'ubicazione dei dipendenti uffici, sedi o stabilimenti dotati di un centralino telefonico di smistamento a piu' di un posto di lavoro. Entro il 31 dicembre di ogni anno le Amministrazioni e gli Enti pubblici ed i privati datori di lavoro di cui al precedente comma dovranno comunicare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale le variazioni ai dati di cui sopra. I privati datori di lavoro che trasgrediscono alle disposizioni di cui al presente articolo saranno puniti con una ammenda da lire 5000 a lire 50.000.

Testo in vigore dal 29 luglio 1957 al 24 agosto 1960

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1957-07-14;594~art4 · fonte del testo